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Il Decreto Legge
n. 93/2008, convertito dalla Legge n.
126/2008, ha fissato al 26 agosto 2008 la scadenza per il versamento
dell'Ici sull'abitazione principale, senza
interessi sanzioni, per chi ha sbagliato ad applicare l'esenzione.
ALIQUOTE
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Aliquota ORDINARIA 6,5 per mille;
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Aliquota
per ABITAZIONE PRINCIPALE 6,5 per mille;
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Aliquota
per Immobili diversi dall’Ab.
Principale 6,5 per mille;
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Aliquota ridotta del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente l’attività di costrizione o alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre
anni;
DETRAZIONI
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Detrazione spettante per l’abitazione
principale di €. 103,29
(dall’ANNO 2008 si applica solo alle abitazioni con
categorie A1, A8, A9)
-
Ulteriore detrazione per
l’abitazione principale di €.
154,94in favore di
categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico
o sociale: Famiglie
con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.
NOVITA’
Con il
D.L. 93/2008 sono state introdotte importanti novità in materia di ICI in vigore dal 2008:
E’ ESCLUSA dall’imposta l’unità immobiliare
adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo ad
eccezione delle abitazioni classificate in A1 (abitazioni
signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
Pertinenze dell’abitazione principale: (Art.8 bis Regolamento ICI)
Possono usufruire dello stesso trattamento
previsto per l’abitazione principale (esclusione
dall’imposta), i locali accessori quali garage o box, cantine e
soffitte, che costituiscono pertinenza dell’abitazione
principale. Il vincolo di pertinenza è comunque
escluso fra immobili distanti fra loro oltre 100 metri.
L’ESENZIONE dall’Imposta si estende anche alle
seguenti fattispecie: (Artt. 7 e 8 Regolamento ICI)
- Unità immobiliari concesse in uso gratuito, da persone
fisiche a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione
che questi ultimi abbiano stabilito la propria residenza e
domicilio effettivo.
- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari.
- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino
locate.
Al fine di poter
beneficiare di detta esenzione il soggetto interessato deve attestare
la sussistenza delle condizioni di fatto di cui sopra mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da
presentare all’Ufficio Tributi.
Ai sensi dell’art.1, comma 3
del D.L 93/2008 L’ESENZIONE si
applica anche nei seguenti casi:
- Soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale. L’esenzione si applica
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso territorio
comunale.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel
Comune.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale
regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case
popolari.
VERSAMENTO
Il versamento
dell’imposta in acconto per l’anno 2008 (1^ rata pari al
50% dell’imposta complessiva) ovvero in un’unica
soluzione deve essere effettuata entro il: 16 giugno 2008.
CONTO
CORRENTE POSTALE (NOVITA’)
Si pone all’attenzione
che a decorrere dall’anno 2008, per il pagamento in conto
corrente postale, è stato attivato un nuovo numero di conto:
c/c n.88699400
con intestazione a: Equitalia Sestri – DEGO – SV –
ICI
Pertanto, i precedenti bollettini prestampati di c.c.p. non
sono più utilizzabili.
ARROTONDAMENTI
La Legge n. 269/2006
(Finanziaria 2007) ha disposto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero
per eccesso se superiore a detto importo.
DICHIARAZIONE
ICI
Con Decreto Ministeriale
del 23.04.2008 è stato approvato il modello di dichiarazione agli
effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno
2007 e relative istruzioni. Si richiama quanto indicato nel paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali ove
sono specificati tutti i casi per i quali permane l’obbligo di
presentazione della dichiarazione. (Modello
e istruzioni). La Dichiarazione ICI
va presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
dicato nel paragrafo 2 ete dell'
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