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                                                                                        Agg: 19.08.2008

 

 

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Comune » Uffici e Servizi Comunali » Tributi » ICI 2008

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2008

Il Decreto Legge n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008, ha fissato al 26 agosto 2008 la scadenza per il versamento dell'Ici sull'abitazione principale, senza interessi sanzioni, per chi ha sbagliato ad applicare l'esenzione.

 

ALIQUOTE

-    Aliquota  ORDINARIA                                            6,5 per mille;

-    Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE                6,5 per mille;

-    Aliquota per Immobili diversi dall’Ab. Principale  6,5 per mille;

-     Aliquota ridotta del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costrizione o alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni;

 

DETRAZIONI

-     Detrazione spettante per l’abitazione principale di €. 103,29 (dall’ANNO 2008 si applica solo alle abitazioni con categorie A1, A8, A9)

-     Ulteriore detrazione per l’abitazione principale di €. 154,94in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale: Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.

 

NOVITA’
Con il D.L. 93/2008 sono state introdotte importanti novità in materia di ICI in vigore dal 2008:


E’ ESCLUSA dall’imposta l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo ad eccezione delle abitazioni classificate in A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
Pertinenze dell’abitazione principale: (Art.8 bis Regolamento ICI)

Possono usufruire dello stesso trattamento previsto per l’abitazione principale (esclusione dall’imposta), i locali accessori quali garage o box, cantine e soffitte, che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale. Il vincolo di pertinenza è comunque escluso fra immobili distanti fra loro oltre 100 metri.

 
L’ESENZIONE dall’Imposta si estende anche alle seguenti fattispecie: (Artt. 7 e 8 Regolamento ICI)

 

  • Unità immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che questi ultimi abbiano stabilito la propria residenza e domicilio effettivo.
  • Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  • Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

 

Al fine di poter beneficiare di detta esenzione il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all’Ufficio Tributi.

 

Ai sensi dell’art.1, comma 3 del D.L 93/2008 L’ESENZIONE si applica anche nei seguenti casi:

 

  • Soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso territorio comunale.
  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.
  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case popolari.

 

VERSAMENTO

Il versamento dell’imposta in acconto per l’anno 2008 (1^ rata pari al 50% dell’imposta complessiva) ovvero in un’unica soluzione deve essere effettuata entro il: 16 giugno 2008.

 

CONTO CORRENTE POSTALE (NOVITA’)

Si pone all’attenzione che a decorrere dall’anno 2008, per il pagamento in conto corrente postale, è stato attivato un nuovo numero di conto:

 

c/c n.88699400

con intestazione a: Equitalia Sestri – DEGO – SV – ICI

 

Pertanto, i precedenti bollettini prestampati di c.c.p. non sono più utilizzabili.

 

ARROTONDAMENTI
La Legge n. 269/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

DICHIARAZIONE ICI

Con Decreto Ministeriale del 23.04.2008 è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 e relative istruzioni. Si richiama quanto indicato nel paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali ove sono specificati tutti i casi per i quali permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione. (Modello

 e istruzioni). La Dichiarazione ICI va presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

dicato nel paragrafo 2 ete dell'

Donwload

  Regolamento per l’applicazione dell’ICI

  Valore medio aree fabbricabili per l’anno 2008

 

                                                             

 

 

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