Comunicazioni

Esito gara per affidamento del servizio di refezione scolastica

Si rende noto che la gara informale per l' affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per il periodo Settembre 2010-Giugno 2013 è stata espletata e si è conclusa in data 05/08/2010.

Affidamento servizio di refezione scolastica

Avviso pubblico per affidamento del servizio di refezione scolastica con fornitura e trasporto pasti per le scuole materne, elementari e media per il periodo Settembre 2010 - Luglio 2013 con procedura negoziata per cottimo fiduciario.

Vedere allegato

Anagrafe

Competenza e normativa

Lo scopo principale del servizio è quello di rilevare la quantità e la qualità della popolazione presente stabilmente nel Comune e come sono associati nella comunità i singoli individui , quanto a mezzo della tenuta ordinata e regolare dei registri della popolazione.
L´anagrafe della popolazione residente è l´insieme delle posizioni dei singoli cittadini, delle famiglie e delle convivenze civili, militari e religiose dimoranti abitualmente nel Comune e di coloro che, senza fissa dimora, insistono sul territorio comunale.
Anche le persone che dimorano all´estero o temporaneamente in altri comuni fanno parte della popolazione residente.
L'Ufficio anagrafe gestisce inoltre il censimento generale della popolazione nonché tutti gli altri censimenti istituzionali, organizza la raccolta di quei dati statistici che gli adempimenti di legge attribuiscono al Comune.
L´anagrafe fornisce ai cittadini i seguenti servizi:

  • gestione dello status dei cittadini residenti nel comune, aggiornamenti e rettifiche derivanti da eventi dello stato civile ( nascita, morte, matrimonio, etc. );
  • cambio dell´abitazione nell´ambito del territorio comunale;
  • iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri comuni, gestione dei cittadini stranieri residenti nel comune;
  • registrazione della statistica demografica ,movimenti della popolazione residente ;
  • irreperibilità anagrafica e conseguenti provvedimenti di cancellazione;
  • ricerche anagrafiche e corrispondenza con soggetti esterni.

Certificazioni anagrafiche

DAL 1 GENNAIO 2012 CAMBIANO LE REGOLE PER I RILASCI DEI CERTIFICATI – CERTIFICATI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.
Legge di stabilità 12 novembre 2011 n. 183  art. 15

Entra in vigore dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura:
''Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi''.

La nuova norma rafforza il principio che, nei rapporti con la pubblica amministrazione (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di commercio, INPS, ecc) o con i privati gestori di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.), la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

L' Ufficiale d'anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell'interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati, applicando l'imposta di bollo di Euro 14.62 sulla base della vigente normativa. L'esenzione dall'imposta di bollo si ha nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa in essere preveda l'esenzione dall'imposta stessa.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche alle istituzioni private che lo consentano: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai (art. 2 DPR 445/2000).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000), non si paga l'imposta di bollo ne' diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.
(vedi modulistica allegata)

E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che ''le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio''.

Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni (certificati di nascita, morte...) mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.

L´Ufficio anagrafe rilascia i seguenti certificati:

  • Stato di famiglia
  • Stato di famiglia uso assegni familiari
  • Stato di famiglia alla data del decesso
  • Stato di famiglia storico
  • Stato di famiglia A.I.R.E.
  • Certificato di residenza
  • Certificato di residenza storico
  • Certificato di residenza A.I.R.E
  • Certificato di cittadinanza
  • Certificato di cittadinanza A.I.R.E.
  • Certificato di stato libero
  • Certificato di stato libero A.I.R.E.
  • Certificato di identità personale
  • Certificato di esistenza in vita
  • Certificato di esistenza in vita A.I.R.E.
  • Certificato anagrafico di nascita
  • Certificato anagrafico di nascita A.I.R.E.
  • Certificato anagrafico di matrimonio
  • Certificato cumulativo di stato di famiglia e di residenza
  • Certificato cumulativo di stato di famiglia e di residenza A.I.R.E.
  • Certificato cumulativo di stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza
  • Certificato cumulativo di stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza A.I.R.E.
  • Certificato cumulativo di residenza e cittadinanza
  • Certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza
  • Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero
  • Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero A.I.R.E.

Quando un cittadino non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado).
L´autocertificazione può essere resa anche quando una persona non sa o non può firmare.

Modulistica Autocertificazioni

Richiesta residenza o iscrizione anagrafica "IMMIGRAZIONE"

La richiesta di residenza o meglio di iscrizione nell'anagrafe del Comune di DEGO, è l'istanza che viene presentata dopo il trasferimento da altro Comune o dall'estero, è quindi requisito essenziale che il cittadino al momento della richiesta della residenza dimori effettivamente ed in maniera abituale nell'abitazione dichiarata .

La richiesta, redatta su apposito modulo in distribuzione in tutti gli Uffici anagrafici, può essere presentata direttamente agli sportelli da un componente maggiorenne della famiglia entro 20 giorni dalla data di trasferimento.

Documentazione necessaria:

1) per i cittadini italiani provenienti da altro Comune è necessario presentare un documento di identità valido.

2) per i cittadini italiani provenienti dall'estero è necessaria l'esibizione di passaporti e documenti equipollenti in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare che trasferiscono la residenza.

3) salvo casi particolari, per i cittadini extra-comunitari provenienti da altro Comune italiano o dall'estero, occorre esibire, oltre a passaporto o altro documento equipollente, anche il permesso o la carta di soggiorno di tutti i componenti della famiglia che trasferiscono la residenza.
In alcuni casi particolari è consentita l'iscrizione anagrafica senza l'esibizione del permesso/carta di soggiorno ma esibendo la documentazione prodotta al fine del rilascio o del rinnovo del medesimo assieme con la ricevuta postale dell'avvenuto invio.

4) i cittadini dell' Unione Europea che per la prima volta chiedono l'iscrizione in un comune italiano dovranno, contestualmente alla richiesta di residenza fare domanda in bollo per il rilascio dell'attestazione di regolare iscrizione anagrafica secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 30 del 06.2.2007

Con la richiesta di residenza, deve essere dichiarata l'eventuale titolarità di patente di guida e/o il possesso di veicoli per consentire alla Motorizzazione civile l'aggiornamento dei dati anagrafici su patenti e carte di circolazione e di conseguenza il richiedente dovrà munirsi dei dati patente (numero, categoria, data rilascio, autorità che ha rilasciato la patente e data scadenza ed il numero di targa degli autoveicoli intestati allo stesso ed agli eventuali altri componenti il nucleo famigliare che si trasferisce.

Nota Bene:
La definizione del cambio di residenza sarà effettuata dopo la cancellazione dal Comune di provenienza ed è subordinata agli accertamenti positivi all'indirizzo dichiarato – la data di decorrenza della residenza in DEGO sarà comunque quella di richiesta della residenza.

Cambio abitazione nell'ambito del comune

Ogni volta che si cambia abitazione, nell'ambito del proprio Comune di residenza, bisogna presentare una dichiarazione all'Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento.

Il cambio di abitazione può essere dichiarato, compilando gli appositi moduli, da un componente maggiorenne del nucleo familiare in possesso di valido documento di identità.
Con l'avvio del procedimento saranno effettuati gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva nuova dimora abituale
I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di soggiorno proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare.

Con la richiesta di deve essere dichiarata l'eventuale titolarità di patente di guida e/o il possesso di veicoli per consentire alla Motorizzazione civile l'aggiornamento dei dati anagrafici su patenti e carte di circolazione e di conseguenza il richiedente dovrà munirsi dei dati patente (numero, categoria, data rilascio, autorità che ha rilasciato la patente e data scadenza ed il numero di targa degli autoveicoli intestati allo stesso ed agli eventuali altri componenti il nucleo familiare che si trasferisce.

Nota Bene:
La definizione del cambio di abitazione , nell'ambito del comune è subordinata agli accertamenti positivi all'indirizzo dichiarato, a definizione pratica la decorrenza della variazione sarà comunque quella della data di richiesta.

Residenza verso altro Comune " EMIGRAZIONE "

Il cittadino italiano o straniero residente a DEGO  che intenda trasferirsi  in altro Comune italiano, deve presentare domanda di iscrizione nel nuovo Comune di destinazione che provvederà, dopo gli accertamenti necessari, ad inoltrare al Comune di DEGO la pratica migratoria che provvederà, verificata l'effettiva emigrazione, alla cancellazione anagrafica ed alla conferma dati anagrafici con la restituzione della pratica migratoria al nuovo comune di residenza.

Si ricorda la residenza è unica e corrisponde all'effettiva dimora abituale del cittadino.

ICI

Regolamento e modulistica a fondo pagina

Aliquote 2011

RICONFERMATE CON DELIBERA C.C. N. 2 DEL 31/03/2011 LE ALIQUOTE DEL 2010

  • Aliquota ORDINARIA: 6,5 per mille
  • Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE: 6,5 per mille
  • Aliquota per IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: 6,5 per mille

N.b.: Aliquota ridotta del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costrizione o alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni.

Detrazioni

  • Detrazione spettante per l'abitazione principale per l'anno 2011 di €. 103,29 (dall'anno 2008 si applica solo alle abitazioni con categorie A1, A8, A9);
  • Detrazione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI ed in conformità all'articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  1. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
  4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.

Al fine di usufruire della riduzione del 50% il contribuente dovrà compilare uno stampato da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi ed allegare documentazione fotografica che comprovi la situazione di fatto.

  • Ulteriore detrazione per l'abitazione principale di €.154,94 (£. 300.000) in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale : Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti. Occorre possedere come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I. e compilare uno stampato da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata.

Esenzioni

E' ESCLUSA dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo ad eccezione delle abitazioni classificate in A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
Pertinenze dell'abitazione principale: (Art.8 bis Regolamento ICI)
Possono usufruire dello stesso trattamento previsto per l'abitazione principale (esclusione dall'imposta), i locali accessori quali garage o box, cantine e soffitte, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale. Il vincolo di pertinenza è comunque escluso fra immobili distanti fra loro oltre 100 metri.

L'ESENZIONE dall'Imposta si estende anche alle seguenti fattispecie: (Artt. 7 e 8 Regolamento ICI)

  • Unità immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che questi ultimi abbiano stabilito la propria residenza e domicilio effettivo.
  • Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  • Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

Al fine di poter beneficiare di detta esenzione il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'Ufficio Tributi.
Ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L 93/2008 L'ESENZIONE si applica anche nei seguenti casi:

  • Soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso territorio comunale.
  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.
  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari.

Ravvedimento operoso

La Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod.) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. mediante il c.d. "ravvedimento operoso". Questo istituto comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili. Il contribuente che esegue il ravvedimento operoso deve versare, contestualmente all'imposta, la sanzione e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Attenzione: al fine di agevolare il controllo da parte dell'Ufficio Tributi si invitano i contribuenti che beneficiano del ravvedimento operoso di comunicare l'avvenuto ravvedimento, indicando, in particolare, l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi calcolati.

Dichiarazione ICI

Con Decreto Ministeriale del 23.04.2008 è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009 e relative istruzioni. Si richiama quanto indicato nel paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali ove sono specificati tutti i casi per i quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione. (Modello  e istruzioni). La Dichiarazione ICI va presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Versamento

  • c.c.p. n. 88699400 – EQUITALIA SESTRI - DEGO – SV - ICI.
  • modello F24 senza sostenere alcun costo.
    Il pagamento dell'imposta dovuta deve effettuarsi in due rate:
    • la prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno. Il Regolamento ICI consente, inoltre, al contribuente di versare l'acconto sulla base del periodo di effettivo possesso, delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno corrente.
    • l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1 al 16 dicembre.

    Resta comunque nella facoltà del contribuente provvedere al versamento in unica soluzione dell'imposta complessivamente dovuta, da effettuarsi entro il 16 giugno (per ulteriori dettagli si può consultare in proposito la Circolare Ministeriale n. 3 del 7.3.2001).
    Attenzione: a decorrere dal 2007 l'imposta va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 56,49 euro si arrotonda a 56,00 euro, mentre 56,56 euro si arrotonda a 57,00 euro).

    Regolamento e modulistica

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