Competenza e normativa
Lo scopo principale del servizio è quello di rilevare la quantità e la qualità della popolazione presente stabilmente nel Comune e come sono associati nella comunità i singoli individui , quanto a mezzo della tenuta ordinata e regolare dei registri della popolazione.
L´anagrafe della popolazione residente è l´insieme delle posizioni dei singoli cittadini, delle famiglie e delle convivenze civili, militari e religiose dimoranti abitualmente nel Comune e di coloro che, senza fissa dimora, insistono sul territorio comunale.
Anche le persone che dimorano all´estero o temporaneamente in altri comuni fanno parte della popolazione residente.
L’Ufficio anagrafe gestisce inoltre il censimento generale della popolazione nonché tutti gli altri censimenti istituzionali, organizza la raccolta di quei dati statistici che gli adempimenti di legge attribuiscono al Comune.
L´anagrafe fornisce ai cittadini i seguenti servizi:
- gestione dello status dei cittadini residenti nel comune, aggiornamenti e rettifiche derivanti da eventi dello stato civile ( nascita, morte, matrimonio, etc. );
- cambio dell´abitazione nell´ambito del territorio comunale;
- iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri comuni, gestione dei cittadini stranieri residenti nel comune;
- registrazione della statistica demografica ,movimenti della popolazione residente ;
- irreperibilità anagrafica e conseguenti provvedimenti di cancellazione;
- ricerche anagrafiche e corrispondenza con soggetti esterni.
Certificazioni anagrafiche
DAL 1 GENNAIO 2012 CAMBIANO LE REGOLE PER I RILASCI DEI CERTIFICATI – CERTIFICATI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.
Legge di stabilità 12 novembre 2011 n. 183 art. 15
Entra in vigore dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura:
‘‘Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La nuova norma rafforza il principio che, nei rapporti con la pubblica amministrazione (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di commercio, INPS, ecc) o con i privati gestori di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.), la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.
L’ Ufficiale d’anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell’interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati, applicando l’imposta di bollo di Euro 14.62 sulla base della vigente normativa. L’esenzione dall’imposta di bollo si ha nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa in essere preveda l’esenzione dall’imposta stessa.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche alle istituzioni private che lo consentano: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai (art. 2 DPR 445/2000).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000), non si paga l’imposta di bollo ne’ diritti di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.
(vedi modulistica allegata)
E’ stato inoltre abrogato il comma 2 dell’art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che ”le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio”.
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni (certificati di nascita, morte…) mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.
L´Ufficio anagrafe rilascia i seguenti certificati:
- Stato di famiglia
- Stato di famiglia uso assegni familiari
- Stato di famiglia alla data del decesso
- Stato di famiglia storico
- Stato di famiglia A.I.R.E.
- Certificato di residenza
- Certificato di residenza storico
- Certificato di residenza A.I.R.E
- Certificato di cittadinanza
- Certificato di cittadinanza A.I.R.E.
- Certificato di stato libero
- Certificato di stato libero A.I.R.E.
- Certificato di identità personale
- Certificato di esistenza in vita
- Certificato di esistenza in vita A.I.R.E.
- Certificato anagrafico di nascita
- Certificato anagrafico di nascita A.I.R.E.
- Certificato anagrafico di matrimonio
- Certificato cumulativo di stato di famiglia e di residenza
- Certificato cumulativo di stato di famiglia e di residenza A.I.R.E.
- Certificato cumulativo di stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza
- Certificato cumulativo di stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza A.I.R.E.
- Certificato cumulativo di residenza e cittadinanza
- Certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza
- Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero
- Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero A.I.R.E.
Quando un cittadino non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado).
L´autocertificazione può essere resa anche quando una persona non sa o non può firmare.
Modulistica Autocertificazioni
Iscrizioni / cancellazioni anagrafiche
Cambio di residenza in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35
Quando un nucleo familiare si trasferisce a Dego con provenienza dall´estero o da un altro comune italiano o quando ha cambiato abitazione all’interno del Comune di Dego deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno .
ALLEGATO 1 (a fondo pagina)= trasferimento di residenza dall’estero e da altro comune e cambiamento di indirizzo
ALLEGATO 2 (a fondo pagina)= trasferimento di residenza all’estero
La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne.
I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali , ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo (ALLEGATO 1 o 2) obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE.
Nel Modulo occorre indicare chiaramente:
- i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
- il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
- l´indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell´abitazione;
- in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l´appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione.
Documentazione da allegare:
- i cittadini italiani dovranno presentare il documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale;
- i cittadini extracomunitari dovranno presentare il passaporto, il codice fiscale e la documentazione prevista dalla normativa ( vedi ALLEGATO A a fondo pagina) a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta ;
- i cittadini comunitari dovranno presentare documento di riconoscimento, il codice fiscale e la documentazione prevista dalla normativa (vedi ALLEGATO B a fondo pagina) a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare);
- i dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati alle persone che trasferiscono la residenza, vedi cambio di indirizzo sulla patente. Si consiglia di trasmettere o consegnare copia del libretto dei veicoli intestati a tutti i componenti della famiglia e copia delle patenti di tutti i componenti della famiglia, poiché in caso di errore nella trascrizione dei dati nel modulo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe non aggiornare correttamente la banca dati e potrebbe non trasmettere la variazione dell’indirizzo sui documenti relativi.
INOLTRE a seguito del D.L. 28/03/2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, pubblicato sulla G.U in data 28/03/201 ed entrato in vigore il 29/03/2014 e che all’art 5 “Lotta all’occupazione abusiva dispone: “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.”
I richiedenti l’iscrizione anagrafica per immigrazione da altro comune o dall’estero, nonché per cambio dell’ indirizzo di residenza nell’ambito del comune, dovranno conseguentemente produrre la documentazione attestante in base a quale titolo detengono l’abitazione oggetto della richiesta di residenza oppure dichiarare in base a quale titolo detengono l’immobile ( in calce, vedi allegati antiabusivismo C e D );
occorre comunque la dichiarazione del proprietario dell’immobile nel caso in cui l’occupazione dell’alloggio avvenga a titolo gratuito o per ospitalità
Note:
- se il nucleo familiare si è trasferito in una abitazione dove sono già residenti altre persone, e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia;
- onde evitare disguidi nell´invio delle cartelle esattoriali è utile comunicare la variazione di indirizzo all´ufficio Tributi del Comune
Modalita’ di trasmissione della richiesta di cambio di residenza e indirizzo
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e’ consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla P.E.C. del Comune
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d’identita’ del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
Procedimento di cambio di residenza
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”. Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.
Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di DEGO e all´indirizzo dichiarato
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.445/2000.
Le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche devono essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:
Indirizzo postale ( invio a mezzo raccomandata):
All’ Ufficio Anagrafe del C O M U N E
Via Municipio, 10
17058 D E G O (SV)
Fax: 019 57660
E-mail semplice: demografica@comune.dego.sv.it
Posta elettronica certificata: demografica.dego@pec.it
Presentazione diretta allo sportello:
Servizi Demografici, via Municipio, 10
Orario di apertura al pubblico:
-dal lunedì al sabato dalle ore ore 09.00 alle ore 12.00
-martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Convivenze di fatto
La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone.
Le persone maggiorenni possono essere sia eterosessuali che omosessuali.
La stabile convivenza, dice la legge, viene accertata verificando l’iscrizione i anagrafe nello stesso stato di famiglia .
La competenza è dell’Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l’eventuale “contratto di convivenza” stipulato dalle parti presso un notaio o avvocato.
La legge non ne parla, ma è opportuno che le coppie interessate, in occasione della iscrizione anagrafica, dichiarino, se ricorre il caso, di costituire una convivenza di fatto, anche al fine di opponibilità ai terzi della Convivenza di fatto senza la necessità di dover, in seguito adire le vie giudiziarie per ottenerne l’eventuale riconoscimento.
REQUISITI PER POTER ISTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO
– essere liberi di stato, non avere vincoli di parentela o adozione
– avere la residenza nella stessa abitazione e costituire un unico stato di famiglia COME ISTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO :
Presentando un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i soggetti (vedi modulistica – fondo pagina), unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità .
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di DEGO scegliendo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all’ Ufficio Anagrafe – Via Municipio, 10
2. a mezzo raccomandata indirizzata a : All’Anagrafe del Comune di DEGO – Via Municipio, 10 – 17058 DEGO SV
3. a mezzo fax al numero 019 57660 4. per via telematica all’indirizzo mail: demografica@comune.dego.sv.it O p.e.c. : demografica.dego@pec.it
Nel caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
1. dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
2. dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec. A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi la ricezione, a registrare la convivenza di fatto con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (ovvero entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Accertamento dei Requisiti:
L’Ufficio Anagrafe provvedera’ in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016). Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, l’ ufficio Anagrafe non avrà effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intendera’ confermata.
Autocertificazione
- a1___Modulo_rich_iscriz_anagrafica_del_figlio_presso_la_residenza_del_padre
- Vedovanza
- Titolo_di_studio
- Studente
- Stato libero
- Stato_famiglia
- Situazione_di_famiglia_al_momento_morte_del_coniuge_discendente_ascendente
- Residenza
- Reddito
- Rappresentante
- Qualifica_professionale
- Pensione
- Nascita
- Matrimonio
- MODULO RICHIESTA fac.sv_
- Leva
- Esistenza_in_vita
- Diritti_politici
- Dichiarazione_sostitutiva_separazione_divorzio
- Dichiarazione_generica_di_fatti_conosciuti_e_verificabili
- Dichiaraz_iscr_liste_collocamento
- Dichiaraz_iscr_albo_elenchi
- Dichiaraz_eredi_legittimi
- Condanne_penali
- Codice_fiscale
- Cittadinanza
Modulistica
- Modulo - Dichiarazione di residenza
- Modulo - Assenso del proprietario al trasferimento della residenza in immobile già occupato
- Modulo - Dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto
- richiesta documentazione anagrafica
- Fac-simile ai fini della compilazione del modulo per la dichiarazione di residenza
- Modulo - Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
- Modulo - Dichiarazione sostitutiva del proprietario di messa a disposizione di immobile ad uso abitativo a titolo gratuito
- Modulo - Assenso del genitore al trasferimento della residenza del figlio minorenne
- ALLEGATO_B_Iscrizione_anagrafica_dei_cittadini_stranieri_comunitari
- ALLEGATO_A_Iscrizione_anagrafica_dei_cittadini_stranieri_extracomunitari
- ALLEGATO_2_cancellazioni_anagrafiche_per_emigrazione_estero