Carta d’identita’
L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità. Infatti le nuove norme prevedono l’emissione della carta di identità – che diventa documento obbligatorio di identificazione personale– a tutti i cittadini residenti di qualunque età. Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 26.05.2011 la Circolare n. 15 recante le prime disposizioni operative al riguardo.
La validità del documento è stata modificata come segue:
a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità – dalla data del rilascio,
b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio, c) per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – dalla data del rilascio.
Ai sensi dell’Art. 7 D.L. 09 febbraio 2012 i documenti d’identita’ sono rilasciati con validita’ fino alla data , corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Il rilascio avviene presentandosi personalmente con DUE fotografie recenti ed identiche formato tessera e un documento di riconoscimento.
Caratteristiche delle foto
• Deve essere recente (non più di 6 mesi);
• La foto deve essere a colori; • La persona fotografata deve avere un’espressione neutra e tenere la bocca chiusa
• Gli occhi debbono essere aperti e ben visibili; •
La foto deve avere uno sfondo bianco e con luce uniforme; • Non deve avere riflessi di flash sul viso, e soprattutto non gli occhi rossi; • Il viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte; • La messa a fuoco deve essere nitida;
• La foto deve essere fatta guardando direttamente la macchina;
• Grandezza: 35-40 mm.
• La foto deve essere stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione; • Il viso deve essere ben centrato nella macchina e quindi non di profilo;
• La foto deve mostrare la persona da sola, senza altri oggetti o persone sullo sfondo. Ornamenti, occhiali e coperture
• Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque e’ necessario mostrare chiaramente il viso
• Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli
• Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili
• La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi Le foto fatte con un copricapo sono accettate soltanto se giustificate da motivi religiosi; in tal caso si devono chiaramente vedere i contorni del viso, dalla base del mento alla fronte insieme ad entrambi i lati della faccia. Bambini
• Per bambini con eta’ inferiore a 6 anni l’espressione puo’ non essere necessariamente neutra, con bocca chiusa e sguardo rivolto alla camera, lo si faccia nei limiti del possibile
• Per bambini con eta’ inferiore a 6 mesi sono ammesse anche foto con occhi chiusi
• La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata e/o macchiata
Carte d’identità per i minori – modalità di rilascio Il rilascio ai minori della prima carta d’identità deve essere richiesta da entrambi i genitori, in quanto essi devono necessariamente identificare il soggetto (in qualità anche di testimoni) specificando che il minore di cui alla foto e che presentano allo sportello è il loro figlio. Il rilascio ai minori della prima carta d’identità può essere richiesta da un solo genitore, con l’assenso dell’altro genitore , nel caso in cui il minore sia già in possesso di un valido documento di riconoscimento.
Fino a 12 anni compiuti la carta non è firmata né dal titolare né dal genitore.
Dopo i 12 anni la firma è apposta dal minore fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere. Per i minori di età inferiore agli anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi esercita la potestà. Ai sensi dell’Art. 40 del D.L. 20/1/2012, n. 1 LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO RILASCIATA AI MINORI DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI PUO’ RIPORTATE, A RICHIESTA, IL NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA’ LE VECI, per chi avesse già ottenuto la C.I. priva dell’indicazione dei genitori ( in quanto disposizioni emanate successivamente all’emissione del suddeto Decreto) potrà recarsi all’Ufficio anagrafe (entrambi i genitori muniti della C.I. rilasciata al minore) del Comune di DEGO per l’aggiunzione. Nel caso in cui il minore fosse accompagnato per l’espatrio da una persona diversa dai genitori o da chi esercità la potestà, ovvero da una associazione o dalla scuola occorre che al momento del viaggio gli accompagnatori si muniscano di una autorizzazione dei genitori (in cui devono essere indicati l’Ente, la compagnia di trasporto eccetera a cui i minori sono affidati), convalidata dalla Questura locale. Si consiglia ai genitori stessi di recarsi presso la Questura di Savona Quando si può fare la richiesta • per il rilascio: in qualsivoglia momento; • per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza; • per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento che può essere richiesto all´Anagrafe; • per deterioramento: occorre portare all´anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio; • per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisto della cittadinanza italiana. Validità della carta di identità per l´espatrio La carta di identità viene rilasciata con validità per l´espatrio purché l´interessato non si trovi nelle particolari condizioni che ne impediscano, per legge, l´uscita dal territorio nazionale. Sulla carta di identità valida per l´espatrio non compare nessuna dicitura particolare, contrariamente nella carta d´identità non valida per l´espatrio compare la dicitura: “non valida per l´espatrio”. La carta di identità consente l´espatrio nei seguenti paesi: Per recarsi in uno dei paesi aderenti al trattato di Schengen (Francia – Spagna – Portogallo – Lussemburgo – Belgio – Olanda – Germania – Austria) normalmente non vengono fatti controlli alle frontiere ma è comunque buona norma avere un documento di riconoscimento valido; oltre ai paesi succitati è possibile l´ingresso nei seguenti paesi: Islanda – Norvegia – Cipro – Croazia – Liechtenstein – Macedonia – Malta – Principato di Monaco – Slovenia – Svizzera – Danimarca – Finlandia – Gran Bretagna – Grecia – Irlanda – Svezia – Ungheria; per gite e viaggi organizzati è permesso anche accedere in Marocco – Tunisia e Turchia. Dal 1 maggio 2004 altri dieci paesi sono entrati a far parte della Unione Europea, a parte Cipro – Malta e Ungheria che già accettano la carta di identità valida per l´espatrio, per i restanti sette paesi che sono: Repubblica Ceca – Estonia – Lettonia – Lituania – Polonia – Slovenia – Slovacchia è necessario contattare i consolati dei paesi interessati o l´ufficio passaporti della Questura per conoscere la situazione in merito all´espatrio con la carta di identità.Gli accordi internazionali fra l’Italia e gli altri Paesi possono cambiare!
Prima di partire è opportuno:
informarsi presso l’ ufficio passaporti Questura di Savona
oppure consultare il sito Viaggiare SicuriN.B. Per informazioni aggiornate sulla validità della carta di identità per l’espatrio consultare il sito internet del Ministero Affari Esteri o l’indirizzo internet
www.viaggiaresicuri.it
oppure consultare il sito della Polizia di Stato
oppure informarsi presso i Consolati esteri in Italia
Note I dati contenuti sulla carta di identità relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, se ancora validi possono essere utilizzati dall´interessato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per documentare la propria posizione; di conseguenza gli enti sopraccitati non possono richiedere certificati attestanti i dati contenuti sulla carta di identità. Sulla carta di identità non è necessaria l´indicazione dello stato civile, salvo lo richieda espressamente l´interessato. Documenti di riconoscimento equipollenti per il rilascio della carta di identità in mancanza del documento scaduto: tessera di riconoscimento postale, passaporto, libretto di porto d´armi, tessere ferroviarie rilasciate ai dipendenti dello stato, tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa, tessere di abbonamento ferroviario, tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro a secco dello stato, patente di conduttore di autovettura, libretto di pensione, patente di conduttore di impianti termici, patente nautica. Pagine correlate Documentazione necessaria • tre fotografie formato tessere, recenti, uguali tra di loro (vedi caratteristiche delle foto) e a capo scoperto – (salvo alcune eccezioni stabilite nel tempo da diverse circolari); • (per stranieri) permesso/carta di soggiorno in corso di validità; carta di identità precedente (se esiste), che va sempre riconsegnata all´ufficio; – oppure il passaporto; – oppure, per i cittadini dell´Unione Europea, la carta di identità del loro paese; – oppure la carta di identità scaduta da meno di un anno; – oppure , se l´interessato non possiede documenti, la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente che dovranno esibire documenti di riconoscimento validi; nel caso i testimoni siano cittadini extracomunitari dovranno presentare il passaporto, il permesso di soggiorno ed essere residenti nel comune di Savona; • in caso di smarrimento o furto, copia della denuncia presentata alle autorità di Pubblica sicurezza. La carta di soggiorno rilasciata da meno di 5 anni vale anche come documento di riconoscimento. Quando si può fare la richiesta • per il rilascio: in qualsivoglia momento • per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza; • per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento che può essere richiesto all´Anagrafe; • per deterioramento: occorre portare all´anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio; • per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisto della cittadinanza italiana. Note I dati contenuti sulla carta di identità relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, se ancora validi possono essere utilizzati dall´interessato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per documentare la propria posizione; di conseguenza gli enti sopraccitati non possono richiedere certificati attestanti i dati contenuti sulla carta di identità. Sulla carta di identità non è necessaria l´indicazione dello stato civile, salvo lo richieda