CARTA DI IDENTITA’

Carta d’identita’ 
L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità. Infatti le nuove norme prevedono l’emissione della carta di identità – che diventa documento obbligatorio di identificazione personale– a tutti i cittadini residenti di qualunque età. Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 26.05.2011 la Circolare n. 15 recante le prime disposizioni operative al riguardo.

La validità del documento è stata modificata come segue:

a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità – dalla data del rilascio,
b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio, c) per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – dalla data del rilascio.

Ai sensi dell’Art. 7 D.L. 09 febbraio 2012 i documenti d’identita’ sono rilasciati con validita’ fino alla data , corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Il rilascio avviene presentandosi personalmente con DUE fotografie recenti ed identiche formato tessera e un documento di riconoscimento.

Caratteristiche delle foto
• Deve essere recente (non più di 6 mesi);
• La foto deve essere a colori; • La persona fotografata deve avere un’espressione neutra e tenere la bocca chiusa
• Gli occhi debbono essere aperti e ben visibili; •
La foto deve avere uno sfondo bianco e con luce uniforme; • Non deve avere riflessi di flash sul viso, e soprattutto non gli occhi rossi; • Il viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte; • La messa a fuoco deve essere nitida;
• La foto deve essere fatta guardando direttamente la macchina;
• Grandezza: 35-40 mm.
• La foto deve essere stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione; • Il viso deve essere ben centrato nella macchina e quindi non di profilo;
• La foto deve mostrare la persona da sola, senza altri oggetti o persone sullo sfondo. Ornamenti, occhiali e coperture
• Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque e’ necessario mostrare chiaramente il viso
• Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli
• Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili
• La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi Le foto fatte con un copricapo sono accettate soltanto se giustificate da motivi religiosi; in tal caso si devono chiaramente vedere i contorni del viso, dalla base del mento alla fronte insieme ad entrambi i lati della faccia. Bambini
• Per bambini con eta’ inferiore a 6 anni l’espressione puo’ non essere necessariamente neutra, con bocca chiusa e sguardo rivolto alla camera, lo si faccia nei limiti del possibile
• Per bambini con eta’ inferiore a 6 mesi sono ammesse anche foto con occhi chiusi
• La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata e/o macchiata

Carte d’identità per i minori – modalità di rilascio Il rilascio ai minori della prima carta d’identità deve essere richiesta da entrambi i genitori, in quanto essi devono necessariamente identificare il soggetto (in qualità anche di testimoni) specificando che il minore di cui alla foto e che presentano allo sportello è il loro figlio. Il rilascio ai minori della prima carta d’identità può essere richiesta da un solo genitore, con l’assenso dell’altro genitore , nel caso in cui il minore sia già in possesso di un valido documento di riconoscimento.
Fino a 12 anni compiuti la carta non è firmata né dal titolare né dal genitore.
Dopo i 12 anni la firma è apposta dal minore fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere. Per i minori di età inferiore agli anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi esercita la potestà. Ai sensi dell’Art. 40 del D.L. 20/1/2012, n. 1 LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO RILASCIATA AI MINORI DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI PUO’ RIPORTATE, A RICHIESTA, IL NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA’ LE VECI,  per chi avesse già ottenuto la C.I. priva dell’indicazione dei genitori ( in quanto disposizioni emanate successivamente all’emissione del suddeto Decreto) potrà recarsi all’Ufficio anagrafe (entrambi i genitori muniti della C.I. rilasciata al minore) del Comune di DEGO per l’aggiunzione.  Nel caso in cui il minore fosse accompagnato per l’espatrio da una persona diversa dai genitori o da chi esercità la potestà, ovvero da una associazione o dalla scuola occorre che al momento del viaggio gli accompagnatori si muniscano di una autorizzazione dei genitori (in cui devono essere indicati l’Ente, la compagnia di trasporto eccetera a cui i minori sono affidati), convalidata dalla Questura locale. Si consiglia ai genitori stessi di recarsi presso la Questura di Savona Quando si può fare la richiesta • per il rilascio: in qualsivoglia momento; • per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza; • per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento che può essere richiesto all´Anagrafe; • per deterioramento: occorre portare all´anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio; • per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisto della cittadinanza italiana. Validità della carta di identità per l´espatrio La carta di identità viene rilasciata con validità per l´espatrio purché l´interessato non si trovi nelle particolari condizioni che ne impediscano, per legge, l´uscita dal territorio nazionale. Sulla carta di identità valida per l´espatrio non compare nessuna dicitura particolare, contrariamente nella carta d´identità non valida per l´espatrio compare la dicitura: “non valida per l´espatrio”. La carta di identità consente l´espatrio nei seguenti paesi: Per recarsi in uno dei paesi aderenti al trattato di Schengen (Francia – Spagna – Portogallo – Lussemburgo – Belgio – Olanda – Germania – Austria) normalmente non vengono fatti controlli alle frontiere ma è comunque buona norma avere un documento di riconoscimento valido; oltre ai paesi succitati è possibile l´ingresso nei seguenti paesi: Islanda – Norvegia – Cipro – Croazia – Liechtenstein – Macedonia – Malta – Principato di Monaco – Slovenia – Svizzera – Danimarca – Finlandia – Gran Bretagna – Grecia – Irlanda – Svezia – Ungheria; per gite e viaggi organizzati è permesso anche accedere in Marocco – Tunisia e Turchia. Dal 1 maggio 2004 altri dieci paesi sono entrati a far parte della Unione Europea, a parte Cipro – Malta e Ungheria che già accettano la carta di identità valida per l´espatrio, per i restanti sette paesi che sono: Repubblica Ceca – Estonia – Lettonia – Lituania – Polonia – Slovenia – Slovacchia è necessario contattare i consolati dei paesi interessati o l´ufficio passaporti della Questura per conoscere la situazione in merito all´espatrio con la carta di identità.Gli accordi internazionali fra l’Italia e gli altri Paesi possono cambiare!
Prima di partire è opportuno:
  informarsi presso l’ ufficio passaporti Questura di Savona
  oppure consultare il sito Viaggiare SicuriN.B. Per informazioni aggiornate sulla validità della carta di identità per l’espatrio consultare il sito internet del Ministero Affari Esteri o l’indirizzo internet
www.viaggiaresicuri.it
  oppure consultare il sito della Polizia di Stato
  oppure informarsi presso i Consolati esteri in Italia
Note I dati contenuti sulla carta di identità relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, se ancora validi possono essere utilizzati dall´interessato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per documentare la propria posizione; di conseguenza gli enti sopraccitati non possono richiedere certificati attestanti i dati contenuti sulla carta di identità. Sulla carta di identità non è necessaria l´indicazione dello stato civile, salvo lo richieda espressamente l´interessato. Documenti di riconoscimento equipollenti per il rilascio della carta di identità in mancanza del documento scaduto: tessera di riconoscimento postale, passaporto, libretto di porto d´armi, tessere ferroviarie rilasciate ai dipendenti dello stato, tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa, tessere di abbonamento ferroviario, tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro a secco dello stato, patente di conduttore di autovettura, libretto di pensione, patente di conduttore di impianti termici, patente nautica. Pagine correlate Documentazione necessaria • tre fotografie formato tessere, recenti, uguali tra di loro (vedi caratteristiche delle foto) e a capo scoperto – (salvo alcune eccezioni stabilite nel tempo da diverse circolari); • (per stranieri) permesso/carta di soggiorno in corso di validità; carta di identità precedente (se esiste), che va sempre riconsegnata all´ufficio; – oppure il passaporto; – oppure, per i cittadini dell´Unione Europea, la carta di identità del loro paese; – oppure la carta di identità scaduta da meno di un anno; – oppure , se l´interessato non possiede documenti, la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente che dovranno esibire documenti di riconoscimento validi; nel caso i testimoni siano cittadini extracomunitari dovranno presentare il passaporto, il permesso di soggiorno ed essere residenti nel comune di Savona; • in caso di smarrimento o furto, copia della denuncia presentata alle autorità di Pubblica sicurezza. La carta di soggiorno rilasciata da meno di 5 anni vale anche come documento di riconoscimento. Quando si può fare la richiesta • per il rilascio: in qualsivoglia momento • per il rinnovo: sei mesi (180 giorni) prima della sua scadenza; • per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento che può essere richiesto all´Anagrafe; • per deterioramento: occorre portare all´anagrafe la carta di identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio; • per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisto della cittadinanza italiana. Note I dati contenuti sulla carta di identità relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, se ancora validi possono essere utilizzati dall´interessato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per documentare la propria posizione; di conseguenza gli enti sopraccitati non possono richiedere certificati attestanti i dati contenuti sulla carta di identità. Sulla carta di identità non è necessaria l´indicazione dello stato civile, salvo lo richieda 

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