ELETTORALE

Elettorato attivo e passivo 

Formano l’elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono “elettori”. Per essere elettore occorre: 

1. essere cittadino italiano;  
2. aver compiuto il 18° anno di età;  
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’iscrizione nelle liste elettorali. 

Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l’esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all’elezione degli organi del Comune in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. 

Formano l’elettorato passivo i candidati alle singole elezioni. 

Capacità elettorale 

La qualità di elettore, ai sensi dell’art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l’art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che “sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2”.  
A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

  • Cittadinanza italiana Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica) [norma di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”]. 
  • Maggiore età è condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell’art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 [La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età]. 
  • Assenza di cause ostative che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, comportanti l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere brevemente:

Non sono elettori: 

  • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; 
  • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell’articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; 
  • i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
  • coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

Tessera Elettorale 

In occasione delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 ogni cittadino avente diritto al voto ha ricevuto una tessera elettorale personale che ha sostituito il vecchio certificato elettorale. 
La tessera è il documento che permette l´esercizio di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di DEGO. 
E´ un documento personale e permanente che dovrà essere conservato con cura onde poter esercitare il diritto di voto in occasione di qualsiasi tipo di consultazione elettorale (politiche, amministrative e referendarie). 

E´ contrassegnata da una serie e da un numero e contiene: 

  • i dati anagrafici del titolare, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l´elettore è assegnato; 
  • gli spazi idonei a certificare l´avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali: 

Le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa garantendo all´elettore la tutela della riservatezza personale. 
La tessera elettorale ha validità sino all´esaurimento degli spazi destinati all´apposizione del timbro di avvenuta partecipazione all´esercizio del voto da parte del Presidente di Seggio. 
Esauriti i diciotto spazi a disposizione, la tessera elettorale deve essere rinnovata su espressa domanda dell´elettore. 
La consegna della tessera elettorale è eseguita a cura del Comune, in busta chiusa, all´indirizzo del titolare, ed accertata mediante ricevuta firmata dall´interessato o da persona con lui convivente. 
Gli elettori residenti all´estero, se non ne sono ancora in possesso, potranno ritirare la propria tessera presso l´Ufficio Elettorale nel corso di qualsiasi consultazione elettorale, fermo restando l´invio della cartolina-avviso da parte del Comune di DEGO. 
I nuovi elettori che compiranno la maggiore età e cioè il 18esimo anno riceveranno a domicilio la propria tessera. 
In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera, gli aggiornamenti saranno effettuati direttamente dall´Ufficio Elettorale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. 
Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all´interno della tessera nell´apposito spazio. 
All´elettore che ha cambiato abitazione all´interno del Comune, trasferendosi in un´altra sezione elettorale, verrà inviato, tramite posta, un adesivo con i dati aggiornati da applicare sulla tessera. 
Per chi si è trasferito nell´ambito della sezione di appartenenza, la tessera rimane valida. 
Nel caso un elettore trasferisca la propria residenza da altro Comune, verrà consegnata al suo domicilio, la nuova tessera elettorale del Comune di DEGO e, contestualmente, verrà ritirata quella in suo possesso. 
Nel caso la tessera si deteriorasse, l´elettore ne potrà richiedere il duplicato presso l´Ufficio Elettorale previa compilazione di un´apposita dichiarazione e restituzione dell´originale deteriorato. 
Se la tessera andasse smarrita , l´elettore potrà ottenerne un duplicato, sempre all´Ufficio Elettorale, compilando una dichiarazione di smarrimento. 
Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata – d´ufficio – la tessera elettorale in suo possesso. 
Per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza con la propria tessere elettorale unitamente alla carta di identità o altro documento equipollente (documenti di identificazione muniti di fotografia rilasciati da una Pubblica Amministrazione: patente – passaporto – libretto di pensione – porto d´armi – etc.). 
I documenti sopra nominati sono considerati validi per essere ammessi al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni aspetto regolari e che comunque possano assicurare l´identificazione dell´elettore. 
In mancanza di documento l´identificazione può avvenire anche attraverso: 

  • la conoscenza personale e quindi l´attestazione dell´identità dell´elettore sprovvisto di documenti da parte di uno dei membri del seggio; 
  • l´identificazione dell´elettore sprovvisto di documenti tramite un elettore del comune, noto ai componenti del seggio e provvisto di documento di identità. 

I componenti dei seggi elettorali

Scrutatori di seggio elettorale

Gli elettori del Comune – uomini e donne – disposti ad essere inseriti nell’albo speciale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, possono fare domanda dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno. 

La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere compilata, senza alcuna spesa, su modulo fornito dall’ UFFICIO ELETTORALE del Comune di DEGO (vedi modulo richiesta).

L’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

  • essere elettore nel Comune; 
  • titolo di studio: almeno scuola dell’obbligo. 

Sono peraltro esclusi dalle funzioni di scrutatore: 

  • i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
  • gli appartenenti alle forze Armate in servizio; 
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
  • i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Presidenti di seggio elettorale

Tutti i cittadini, uomini o donne, che sono in possesso di questi requisiti: 

  • essere elettore nel Comune, od ivi residenti o dimoranti abitualmente; 
  • buona condotta morale; 
  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado 
  • non avere superato il 70° anno di età 

possono presentare al Sindaco, dall’1 al 31 ottobre di ogni anno, domanda scritta di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, indicando data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.  
Anche in questo caso la domanda può essere formulata, senza spese sul modulo fornito dall’Ufficio elettorale del Comune. 
Valgono, per le esclusioni delle funzioni di Presidente di Seggio, gli stessi criteri che riguardano le esclusioni degli scrutatori (vedi sopra). 
( vedi modulo richiesta ) 

Segretari di seggio elettorale

Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell’insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53), che non abbiano superato il settantesimo anno di età e che non rientrino nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale. 

Il Segretario assiste il Presidente nell’adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi. 

Rappresentanti di lista

I rappresentanti sono designati dai delegati in occasione di consultazioni. 
I delegati hanno diritto di designare all’ufficio di ciascuna sezione due rappresentanti: uno effettivo e l’altro supplente.

Le designazioni possono essere effettuate, entro il giovedì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 Legge 21 marzo 1990, n. 53). 

I rappresentanti hanno diritto: 

  • ad assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione; 
  • a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni; 
  • ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione; 
  • a trattenersi all’esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso. 

 I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

Modulistica

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