STATO CIVILE

L´ordinamento di stato civile consente l´individuazione dello Status della persona in due ambiti: lo Stato e la famiglia.
Lo status della persona riguarda in primo luogo la sua nascita, poi, la sua collocazione negli ambiti sociali dello Stato e della famiglia: cittadinanza, filiazione, nome, capacità, matrimonio, infine la cessazione della sua esistenza.
L´oggetto dello Stato Civile, quindi, è costituito dagli importanti eventi che caratterizzano la vita del cittadino.

Certificazione Stato Civile

I certificati relativi agli atti di nascita, morte e matrimonio possono essere:
 

  • Certificati
  • Estratti per riassunto
  • Estratti per copia integrale

CERTIFICATI ED ESTRATTI PER RIASSUNTO

I Certificati riportano il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita o di matrimonio.
Gli estratti per riassunto riportano il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita o di matrimonio oltre alle eventuali annotazioni.
Il rilascio è immediato ed in carta libera.

Nota bene: gli estratti di nascita con le generalità (indicazione della maternità e paternità) possono essere rilasciati esclusivamente:
 

  • agli interessati muniti di documento d´identità;
  • ai genitori se i figli sono minorenni;
  • a terze persone se munite di delega dell´interessato e documento d´identità

ESTRATTI PER COPIA INTEGRALE

Sono copie dell´atto conformi all´originale.
Chi può richiederli:
 

  • solo gli interessati compilando una richiesta con motivazione e presentando documento d´identità.
  • i genitori di minori con le modalità sopra indicate
  • terze persone se munite di delega dell´interessato e documento d´identità

NOTA: L´interessato può produrre, alle Pubbliche Amministrazioni, dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti, ai sensi dell´art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione delle normali certificazioni (vedi modulistica – autocertificazioni)

Autocertificazioni 
 

Nascita

CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA:
Se i genitori (che abbiano compiuto il 14° anno di età) sono coniugati (genitori legittimi):
 

  • uno dei due genitori
  • un procuratore speciale
  • un medico o ostetrica
  • una qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto

Se i genitori (che abbiano compiuto il 14° anno di età) non sono coniugati (genitori naturali):
 

  • la madre che intende riconoscere il figlio
  • il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

Nuove disposizioni in materia di filiazione 1. L’articolo 74 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione dipersone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti». 2. All’articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il figlio natofuori del matrimonio puo’ esserericonosciuto, nei modi previstidall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia’ uniti inmatrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento puo’ avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»; b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»; c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite alle seguenti: «quattordici anni»; d) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il consenso non puo’ essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta’ inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262»; e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio». 3. L’articolo 251 del codice civile e’ sostituito dal seguente:«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, puo’ essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessita’ di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta’ e’ autorizzato dal tribunale per i minorenni». 4. Il primo comma dell’articolo 258 del codice civile e’ sostituito al seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». 5. L’articolo 276 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione di paternita’ o di maternita’ naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti deisuoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda puo’ contraddire chiunque vi abbia interesse». 6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: «Della potesta’ dei genitori e dei diritti e doveri del figlio». 7. L’articolo 315 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». 8. Dopo l’articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e’ inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenererapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita’, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche’ convive con essa». 9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopol’articolo 448 e’ aggiunto il seguente: «Art.448-bis (Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla potesta’ sui figli). – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e’ stata pronunciata la decadenza dalla potesta’ e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita’ di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione». 10. E’ abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile. 11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli». DOVE, QUANDO, COME:
 

  • ENTRO 10 GIORNI dalla nascita, nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori. Se la denuncia di nascita avviene nel Comune di residenza del padre, questi dovrà dichiarare per iscritto che la moglie è d´accordo. In ogni caso il figlio è iscritto nell´anagrafe di residenza della madre. Il dichiarante deve presentare un documento valido e l´attestazione di nascita rilasciata dalla struttura ove è avvenuto l´evento.
  • ENTRO 3 GIORNI dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell´Ospedale ove è avvenuto il parto. In questo caso la Direzione Sanitaria invierà la dichiarazione di nascita nel Comune richiesto dai genitori. Il dichiarante deve presentare un documento d´identità valido.
    I genitori stranieri non residenti in Italia dovranno effettuare la denuncia nel Comune o nella Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita. Se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un traduttore.
    Nel caso in cui la madre, cittadina straniera, sia residente all’estero è possibile iscrivere il neonato presso la residenza del padre compilando un’apposita istanza che deve avvenire al momento della denuncia di nascita. Non sono più necessari i testimoni al momento della denuncia di nascita.

Dopo il decimo giorno dalla nascita, la denuncia si effettua nel Comune di nascita o di residenza dei genitori, motivando le ragioni del ritardo per iscritto. Non ci sono penalità, tuttavia il ritardo verrà segnalato al Procuratore della Repubblica. Naturalmente sino al momento della denuncia il bambino non risulterà iscritto nell´anagrafe della popolazione residente e la sua nascita non potrà essere certificata.

IL NOME DA ATTRIBUIRE: L’articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e’ sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). – 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo’ essere costituito da un solo nome o da piu’ nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o piu’ nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi». Si precisa che l’apposizione della virgola comporta la sostanziale irrilevanza dei nomi aggiunti dopo la virgola stessa. I nomi aggiunti dopo la virgola non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi del minore. ESEMPIO: Giulia Francesca Maria Tutti i tre nomi sono rilevanti e tutti i tre nomi saranno riportati nella certificazione e negli estratti per riassunto Giulia Francesca, Maria I primi due nomi sono rilevanti e solo i primi due nomi saranno riportati nella certificazione e negli estratti per riassunto Giulia, Francesca Maria Solo il primo nome è rilevante e solo il primo nome sarà riportato nella certificazione e negli estratti per riassunto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 Tutti i nomi imposti ai bambini nati dal 30 marzo 2001 al 31 dicembre 2012 sono rilevanti
BAMBINO NATO MORTO: 
I genitori dovranno effettuare la denuncia nel Comune di nascita. Tale circostanza riguarda esclusivamente il bambino che nasce morto dopo la 28° settimana di gestazione. Nel caso si formerà solo l´atto di nascita, da cui si potrà certificare anche la morte.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
 

  • Codice civile, articoli dal 231 al 290
  • LEGGE 31 MAGGIO 1995 N. 218, articoli dal 33 al 37
    Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
  • DPR 3 novembre 2000, n. 396, articoli dal 28 al 49
    Regolamento per la revisione e la semplificazione dell´ordinamento dello Stato Civile, a norma dell´art. 2 c. 12 della Legge 127/1997.

Iscrizioni e trascrizioni nei registri di nascita: 
Nei registri degli atti di nascita vengono anche iscritti e trascritti:
 

  • atti di nascita di italiani nati all’estero, trasmessi da Consolati o Ambasciate italiane (d’ufficio o a richiesta di parte)
  • decreti per cambiamento di nome o cognome (a richiesta di parte)
  • sentenze di rettifica di nome o di sesso (d’ufficio o a richiesta di parte)
  • riconoscimento paterno o materno (a richiesta di parte)
  • disconoscimento paterno (d’ufficio)
  • dichiarazione giudiziale di paternità (d’ufficio)
  • attribuzione di cognome paterno (d’ufficio)
  • formazione atto di nascita (d’ufficio)
  • decreto d’adozione (d’ufficio)
  • atto di nascita di adottato straniero (a richiesta di parte)
  • atti di nascita di cittadini italiani per decreto di concessione di cittadinanza (a richiesta di parte)

Matrimonio

Il matrimonio produce molteplici e rilevanti effetti nel campo sia personale che patrimoniale.
Esso, in particolare, instaura tra i coniugi tutte quelle relazioni che sono riassunte nello Status di persona coniugata. Ma la sua efficacia non è limitata al solo rapporto tra i coniugi medesimi.
Il matrimonio tra i genitori, infatti, è presupposto indispensabile per il riconoscimento dello status di figlio legittimo.
Esso crea, inoltre, relazioni personali giuridicamente rilevanti anche tra coniugi e terzi, ad esempio, influendo sulla costituzione del vincolo di affinità, con tutte le conseguenze che ne discendono.
Per contrarre matrimonio civile, data e l´orario verrà concordato con l´Ufficiale dello Stato Civile a seconda delle disponibilità, al momento della sottoscrizione del processo verbale di pubblicazione e, in caso di matrimonio su delega, alla presentazione della Delega rilasciata dal Comune di residenza.
Il matrimonio civile in DEGO si può contrarre esclusivamente nella Sede del Palazzo comunale ed è gratuito.
In linea di massima la scelta del giorno e ora di matrimonio dovrà coincidere con il normale orario di lavoro dell’ufficio.
Al matrimonio dovranno essere presenti 2 testimoni maggiorenni. Sposi e testimoni dovranno essere muniti di documento valido.

Il matrimonio deve essere preceduto dalle
 

Pubblicazioni

La pubblicazione e´ il procedimento con il quale l´Ufficiale di Stato Civile accerta la sussistenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio e “pubblicizza” l´intenzione dei nubendi, al fine di eventuali opposizioni, mediante l´affissione in apposito spazio nella Casa Comunale.

Le pubblicazioni devono essere richieste dai futuri sposi nel Comune di residenza non solo per i matrimoni civili, ma anche per quelli religiosi validi agli effetti civili.
I richiedenti devono essere maggiorenni oppure avere compiuto 16 anni e presentare l´autorizzazione dei Tribunale dei Minorenni.

COME PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE, SECONDO I CASI: 
 

  • ENTRAMBI GLI SPOSI SONO RESIDENTI DEGO

Le pubblicazioni devono essere necessariamente richieste al Comune di DEGO.
Matrimonio civile: 
I due futuri sposi dovranno fornire i propri dati e fissare l’ appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale di pubblicazione ( tel. 019-57 77 92 25 ).Al momento della pubblicazione e comunque sino alla data del matrimonio i futuri sposi potranno decidere in merito al regime patrimoniale che intendono scegliere. La documentazione (per i cittadini italiani) sarà acquisita dallo stesso Ufficio il quale provvederà poi a pubblicare l’ atto per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio potrò essere celebrato solo a partire dal 4° giornosino al 180esimo dopo le pubblicazioni (affissione dell’ atto) e la data del matrimonio potrà essere fissata solo al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazione.
Matrimonio religioso:
I futuri sposi al momento in cui richiedono l’ appuntamento per il verbale devono presentare ” LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI ALLA CASA COMUNALE” rilasciata da un Parroco o Ministro di Culto di Dego anche se il matrimonio religioso sarà celebrato con delega in una Parrocchia di un altro Comune.
Per quanto riguarda la scelta del regime patrimoniale gli sposi dovranno rivolgersi al Ministro di Culto il quale provvederà a registrare l’ eventuale scelta sull’ atto di matrimonio che poi verrà consegnato in Comune per la successiva trascrizione. Trascorsi i termini di legge l’ Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni (o nulla osta o autorizzazione) da presentare al Ministro di Culto.
 

  • UNO SOLO DEI DUE SPOSI E’ RESIDENTE A DEGO

Matrimonio civile:
Se si desidera che la celebrazione del matrimonio awenga nel Comune di DEGO occorre procedere con le stesse modalità di richiesta di pubblicazione per .Sposi entrambi residenti nel Comune di DEGO” .
Se si desidera che la celebrazione del matrimonio avvenga nel Comune di residenza dell’altro SPOSO (non a DEGO) è consigliabile sottoscrivere le Pubblicazioni presso detto Comune. Questo viene suggerito per evitare l’istanza di un matrimonio su delega in quanto se il Comune celebrante non è il Comune che riceve la richiesta di pubblicazione deve essere delegato. L’istanza di delega deve essere indirizzata al Sindaco e redatta in carta bollata e motivata ai sensi
dell’art. 109 del Codice Civile. Se si desidera che la celebrazione del matrimonio awenga in un
Comune diverso da Quello di residenza degli sposi, occorresottoscrivere le Pubblicazioni in uno dei comuni di residenza, a scelta.
Matrimonio religioso:
Valgono le stesse modalità del matrimonio civile
 

  • UNO O ENTRAMBI GLI SPOSI SONO STRANIERI RESIDENTI

Il cittadino straniero residente che vuole contrarre matrimonio in Italia secondo rito civile o religioso deve sottoscrivere il verbale di pubblicazioni e il documento fondamentale per tale procedimento è il NULLA OSTA rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d’ origine (Consolato o Ambasciata del proprio paese) in Italia.
Nel caso in cui lo straniero sia residente in Italia , la certificazione relativa a residenza e stato libero è acquisita d’ ufficio.
Nel caso in cui il Nulla Osta non contenga i dati relativi alla nascita e o alla paternità e maternità occorre presentare anche un estratto di nascita rilasciato dal proprio paese d’ origine, tradotto e legalizzato ove occorra.
Nel caso in cui uno dei due sposi fosse cittadino straniero non residente la pubblicazione dovrà essere trasmessa e pubblicata anche nel Comune in cui risulta domiciliato. Se il cittadino straniero con conosce la lingua italiana dovrà essere assistito da un traduttore/interprete sia al momento della richiesta di pubblicazioni che alla celebrazione del matrimonio.

IL NULLA OSTA 
Il Nulla Osta (art 116 del C.C.) deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve indicare i dati seguenti:
 

  • nome e cognome
  • data e luogo di nascita
  • paternità e maternità
  • cittadinanza
  • residenza attuale
  • stato libero
  • mancanza di impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese di origine

Il Nulla Osta non può essere sostituito da certificati di nascita o e di stato libero rilasciati dall’ autorità estera, né da autocertificazioni. Il Nulla Osta deve essere legalizzato dalla Prefettura.
Sono esenti da legalizzazioni i nulla osta rilasciati da Consolati o Ambasciate dei seguenti paesi:
Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (estesa Antille Olandesi e ad Aruba), Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria.
Si precisa invece che i documenti rilasciati all’ estero dalle seguenti nazioni sono esenti da legalizzazioni a condizione che rechino l’ ” Apostille” . Paesi firmatari della Convenzione dell’ Aja del 5 ottobre 1961: Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Botswana, Brunei, Caimane, Cipro, Domenica, Falkland, Fiji, Giappone, Gibilterra, Grenada, Honk Kong, Isole del Canale, Isole Marshall, Israele, Kiribati, Lesotho, Malati, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salomone, Santa Lucia, Sant’ Elena, Seichelles, Suriname, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Stati Uniti d’ America, Vanuatu, Vergini, Zimbabwe.
Il Nulla Osta può essere sostituito dal ” Certificato di capacità matrimoniale” ,esente da legalizzazione, rilasciato dall’ Ufficiale dello Stato Civile del paese di appartenenza per i soli cittadini stranieri degli stati sotto elencati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: AUSTRIA – BELGIO – GERMANIA – GRECIA – LUSSEMBURGO –OLANDA – PORTOGALLO – SPAGNA – SVIZZERA – TURCHIA
 

  • ENTRAMBI GLI SPOSI SONO RESIDENTI ALL’ ESTERO

Non occorre procedere alle pubblicazioni

Unioni Civili

E’ possibile costituire l’Unione civile tra persone delle stesso sesso  in base a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 2016 n, 76 ad oggetto “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,” pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21/5/2016,entrata in vigore  in data 5/6/2016.
L’Unione civile è una specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione
 
Chi può rendere la dichiarazione:
Due persone maggiorenni dello stesso sesso.
 
Come si chiede la costituzione dell’Unione civile:
 

Gli interessati possono chiedere di costituire l’Unione civile in qualunque Comune italiano, indipendentemente dalla propria residenza.
Coloro che intendono dichiarare di voler costituire un’Unione civile presso il Comune di Savona  devono compilare l’apposito modulo ( A FONDO PAGINA) e consegnarlo all’Ufficio di stato civile , allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, mediante le seguenti modalità:
•    trasmettendolo via fax al n. 019 57660
•    trasmettendolo via e-mail a demografica@comune.dego.sv.it
•    recandosi personalmente allo sportello anagrafe/stato civile- dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00- martedì pomeriggio dalle h. 16.00 alle ore 18,00
•    per ogni  informazione: tel. 019577792 int. 25   e-mail demografica@comune.dego.sv.itProcedimento:
 
Si articola in due fasi:
 
1) Richiesta di costituzione dell’Unione civile:
le parti dopo aver prodotto il modulo come sopra indicato, in accordo con l’Ufficio di stato civile, potranno fissare un’appuntamento  per sottoscrivere il verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile.
•    Tale appuntamento potrà essere fissato  in orario d’ufficio
Nel verbale dovrà essere indicata la data nella quale le parti si dovranno presentare congiuntamente, insieme a due testimoni, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’Unione civile, trascorsi almeno 15 giorni dalla data della richiesta.
L’Ufficiale di stato civile nei 15 giorni di cui sopra, svolgerà l’istruttoria accertando l’inesistenza di impedimenti di legge.
 
2) Dichiarazione di costituzione dell’Unione:
Le parti, alla presenza di due testimoni dichiareranno di voler costituire l’Unione civile di fronte all’Ufficiale di stato civile, il quale leggerà gli articoli di legge relativi i diritti e doveri che ne conseguono.
 
Luogo della dichiarazione di costituzione dell’Unione.
 
Le parti potranno scegliere di rendere la dichiarazione di costituzione dell’Unione civile:
•    nell’ufficio di Stato civile comunale negli orari di apertura degli stessi;
•    nella sala del Consiglio comunale;
Se le parti non si presentano, senza giustificato motivo, a rendere la dichiarazione nel giorno prestabilito, l’Ufficiale di stato civile dovrà darne atto: l’accaduto verrà verbalizzato in un atto di stato civile e le parti dovranno presentare nuovamente la richiesta di costituzione dell’Unione civile.
 
Se, invece le parti, giustificano la loro mancata comparizione nel giorno prestabilito dell’unione civile, in accordo con l’ufficio di Stato civile potranno spostare la data in cui rendere la dichiarazione dell’unione.

 

Separazione e divorzio

SEPARAZIONE In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.

La separazione può essere:
Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
scioglimento di matrimonio civile;
cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio. 

SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in Tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
separazione personale;
di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di scioglimento del matrimonio;
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.La negoziazione assistita dall’avvocato non è percorribile nei seguenti casi:
quando i coniugi sono genitori di figli minori,
quando i coniugi sono genitori di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti,
quando i coniugi sono genitori di figli portatori di handicap grave,
quando i coniugi non arrivano ad un accordo consensuale.L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L’avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell’accordo, entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all’ufficio anagrafe.
 
SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI  STATO CIVILE IN COMUNE

Con la legge 162/2014, entra in vigore dall’11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere:
  – alla separazione consensuale e
–  allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)
  mediante una dichiarazione resa di fronte all’ufficiale dello stato civile del Comune:
– di iscrizione dell’atto di matrimonio, in caso di matrimonio celebrato con rito civile,
– di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi (è sempre il comune di matrimonio)
di  trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano ed  cittadino straniero
Tuttavia NON e‘ possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. in presenza di figli minori anche di una sola parte
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.

PROCEDIMENTO

Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il  modello di dichiarazione . Tale modello debitamente sottoscritto deve essere inviato a :demografica@comune.dego.sv.it  o  pec :  demografica.dego@pec.it  allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento)
 
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarzioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL’ESTERO

Come e dove:
chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all’estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all’estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull’atto di matrimonio degli interessati e comunicata all’Ufficio Anagrafe.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile articoli dal 149 al 158
LEGGE 31 MAGGIO 1995 N. 218, articoli dal 31 al 32
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 articoli da art.63 e art. 69

Morte

Ogni volta  che si verifica un lutto in famiglia, si deve denunciare questo evento all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove é avvenuto il decesso. 

Decesso in abitazione (per cause naturali) 
Occorre contattare nel più breve arco temporale il medico curante o, qualora fosse irreperibile, il 118 per la constatazione del decesso. Il medico curante va comunque interpellato per la compilazione del certificato ISTAT recante la causa di morte.
La dichiarazione di morte deve essere fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all´Ufficiale dello Stato Civile dove l´evento è avvenuto e va effettuata dai congiunti, da una persona convivente con il defunto da persone informate del decesso ovvero da persona delegata dagli aventi diritto (esempio ditta di Onoranze funebri ) alle quali può eventualmente essere attribuito il disbrigo degli ulteriori adempimenti.
Il Comune, dopo 15 ore dal decesso, invierà il medico necroscopo per l´accertamento della morte e per la compilazione del relativo certificato da consegnare all´Ufficiale di Stato Civile; documento indispennsbile per il rilascio dell´autorizzazione al trasporto e alla sepoltura del deceduto.

Decesso in Ospedale
L´Amministrazione Ospedaliera provvede alla verifica della causa del decesso, alla denuncia di morte e alle relative comunicazioni agli Uffici competenti.
Gli interessati, se lo ritengono opportuno, possono rivolgersi a una ditta di Onoranze funebri al fine di porre in essere le procedure di commiato..

Decesso in Casa di Cura
Gli adempimenti da porre in essere sono quelli di cui al decesso in ospedale. Il Comune, in questa circostanza è tenuto a richiedere l´intervento del medico necroscopo per l´accertamento di morte decorse 15 ore dal decesso per la compilazione del relativo certificato da consegnare all´Ufficiale di Stato Civile.

Decesso per morte violenta o accidentale o in luogo pubblico 
Occorre contattare tempestivamente il 112 (Carabinieri) o il 113 (Polizia di Stato).
Le procedure di commiato potranno aver luogo ad espletamento concluso di tutti gli obblighi di legge che la fattispecie prevede.
 

Trasporto della salma in altro Comune

E´ autorizzato dal Sindaco previa richiesta in carta bollata attualmente in vigore.
Il trasporto di una salma all´estero e´ autorizzato dal Sindaco a mezzo:
1.PASSAPORTO MORTUARIO se la salma e´ diretta in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino: (Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia)
2.AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL´ESTERO se la salma e´ diretta in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione. In questo caso, oltre alla richiesta in bollo sopra mensionata, occorre anche il nulla osta all´introduzione della salma nel paese estero rilasciato dall´Autorita´ consolare del Paese straniero in Italia.
 

Trasporti funebri di resti mortali

Il trasporto di cassette di resti ossei e di urne cinerarie può essere effettuato direttamente dai familiari, con mezzi propri, provvisti peraltro delle necessarie autorizzazioni.
 

Cremazione

La cremazione di una salma deve essere autorizzata dall´Ufficiale di Stato Civile dove è avvenuto il decesso.
La domanda di autorizzazione alla cremazione, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere presentata presso l´ufficio di Stato Civile dagli interessati, dalle Agenzie di Onoranze funebri o dalla SOCREM.
Tale autorizzazione viene concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio), oppure regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di tali condizioni, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza di questo, dal parente più prossimo: nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti verrà richiesta la dichiarazione di volontà in tal senso. Condizione essenziale è che il defunto non abbia espresso parere contrario alla cremazione. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale. Nel caso di coniuge separato (con sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato) è al medesimo che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà..
Per la cremazione occorrono i seguenti documenti:
 

  • Atto di volontà nelle forme sopra indicate
  • Certificato redatto dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che la persona deceduta non era portatore di elettrostimolatore cardiaco
  • In caso di morte improvvisa o sospetta necessita la presentazione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria
     

Esumazioni ed Estumulazioni

Si dividono in ordinarie e straordinarie; per modalità e normativa vedi regolamento comunale (polizia mortuaria).

Disposizioni anticipate di trattamento DAT   (testamento biologico)
 
Scheda informativa sul deposito del testamento biologico
 
La legge 22 dicembre n. 219,  (( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg ))   che le regolamenta,  entra in vigore il  31 gennaio 2018
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocarle in qualsiasi momento.
Modalità di deposito delle dichiarazioni
I cittadini maggiorenni residenti in DEGO potranno, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, consegnare il proprio testamento biologico secondo le seguenti modalità:
La persona interessata fissa l’appuntamento per la consegna del testamento biologico contattando telefonicamente l’Ufficio SERIZI DEMOGRAFICI DI DEGO (019 577792 int. 25) , oppure scrivendo a: protocollo@comune.dego.sv.it;
All’appuntamento è necessario presentarsi accompagnati dalla persona o dalle persone indicate come fiduciario/i nel testamento biologico: dichiarante e fiduciario/fiduciari dovranno avere con sé il proprio documento di identità in originale, nonché il codice fiscale;
La dichiarazione di testamento biologico va redatta in triplice copia,        
        Si unisce in allegato  un fac simine di modello  ma  è  consigliato  comunque  sia per ululteriori informazioni e  modalità di compilazione di rivolgersi alle diverse associazioni presenti sul territorio nazionale, ad esempio :
 Associazione libera uscita
Associazione Luca Coscioni
   Detta dichiarazione deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiarante sia dal fiduciario/fiduciari  scelti liberamente dal dichiarante;
 
Una copia del testamento biologico, con fotocopie dei documenti di identità, sia del dichiarante sia del fiduciario/fiduciari, va consegnato in busta chiusa all’ufficio Servizi Demografici  del comune di Dego;
Il dichiarante dovrà avere cura di trattenere una copia del testamento e di consegnare l’altra copia al/ai fiduciario/i nominati;
Dichiarante e fiduciario compileranno e firmeranno davanti all’impiegato comunale le rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Modulo A, Modulo B);
La busta chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata,Sulla busta devono essere riportati:
– la dicitura “disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di _______________;
– i dati (nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza) del dichiarante;
– i dati (nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza)  del fiduciario ;Il numero annotato nel Registro dei Testamenti Biologici, viene inoltre riprodotto sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta;
Al dichiarante e al/ai fiduciario/i viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà munita del numero di Registro assegnato;
La busta contenente il testamento biologico, unitamente alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, viene ritirata per essere conservata nell’Ufficio Servizi demografici del comune di Dego;
In qualsiasi momento  il dichiarante potrà revocare il deposito del proprio testamento biologico. Potrà inoltre richiederne la sostituzione, ad esempio per indicare nuovo/i fiduciario/i: in questo caso dovrà ripetere tutto il procedimento sopra riportato, al pari di un nuovo testamento biologico; solo il dichiarante o il/i suo/i fiduciario/i possono richiedere la riconsegna di quanto depositato.  
Durata delle DAT
 
la legge non prevede un termine massimo di durata degli effetti delle Dat. Il dichiarante è libero, ovviamente, di stabilire che le sue dichiarazioni abbiano effetto per un determinato tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle, se esprimerne diverse rispetto a quelle iniziali o se non esprimerne affatto.
 
 Il personale del Comune non presta assistenza circa il contenuto della dichiarazione di volontà, in quanto atto personalissimo.
 
 Per le ulteriori informazioni e modalità di compilazione ci si può rivolgere alle diverse associazioni presenti sul territorio nazionale.

Autocertificazione

Modulistica

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