Nel 2010 la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Ambientale è cambiata. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2010 la procedura da seguire è quella prevista dall’art.146 del D. Lgs. 42/2004, la quale prevede che sull’istanza di Autorizzazione Paesaggistica si pronunci l’autorità competente solamente dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente.
Per gli interventi edilizi comportanti modificazione agli immobili ricadenti nelle zone del territorio comunale soggette al vincolo di cui alla ex L. 1497/39 (bellezze paesaggistiche) ora D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, detto anche Codice “Urbani”, l’interessato, oltre al titolo edilizio (Permesso di Costruire, S.C.I.A. o D.I.A.) deve acquisire preliminarmente il relativo provverdimento autorizztivo ai sensi dell’art. 146 del citato Codice. L’interessato pertanto dovrà presentare apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione tecnico – grafica, la quale acquisito il preventivo pronunciamento in meito da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, dovrà ottenere il parere vincolante della Soprintendenza ai BB.AA; concluso favorevolmente tale iter verrà emessa dal Settore Edilizia Privata del Comune la relativa Autorizzazione Paesistico Ambientale, con invio della stessa alla Sorintendenza ed alla Regione Liguria.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Alla richiesta di Autorizzazione Ambientale dovrà essere allegata la seguente documentazione da produrre in triplice copia:
•Relazione illustrativa;
•Relazione Paesaggistica;
•Elaborati grafici;
•Documentazione fotografica riferita al contesto e all’area interessata dai lavori.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
• D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139
• Accordo Regione Liguria-Ministero BB.AA.CC. in data 30/07/2007
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